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Nella trama originaria del codice Rocco era previsto soltanto il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) a tutela della formazione della prova testimoniale nel contraddittorio dibattimentale. Poi, è stato introdotto l'art. 371 bis c.p. per preservare sul piano sostanziale l'attività investigativa del pubblico ministero, la cui concreta applicazione ha palesato risvolti problematici, anche per le esigenze di adeguamento della disciplina sostanziale all'attuale sistema processuale. Infine, è stata la volta dell'art. 371 ter c.p. a proteggere l'interesse alla verità delle dichiarazioni rese al difensore che svolge l'indagine difensiva, quest'ultima riemersa dal limbo in cui inizialmente era stata confinata, ma poi annegata nel bagliore assorbente degli ostacoli della prassi applicativa.