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Lo studio, muovendo dall'assunto che il carattere afflittivo di una misura non è incompatibile con l'esercizio di una funzione amministrativa, mette in luce come le sanzioni amministrative siano espressione di un potere autoritativo che può essere anche discrezionale. Si precisa però che l'eventuale discrezionalità lasciata dal legislatore nell'esercizio del potere sanzionatorio va necessariamente spesa dalla p.A. prima dell'irrogazione delle sanzioni. Si dimostra come questa prospettiva sia compatibile con i principi generali dell'illecito amministrativo, con la giurisprudenza europea e con la giurisdizione di merito attribuita, nella materia in esame, al giudice nazionale. Si chiarisce inoltre come il riconoscimento della natura amministrativa del potere sanzionatorio implica che ad esso si debbano applicare i principi generali del procedimento amministrativo e si mostra come valorizzando tali principi, in particolare il principio del giusto procedimento, ed applicando la normativa nazionale, più che l'art. 6 CEDU, sia possibile arrivare ad una procedura amministrativa sanzionatoria giusta ed equa.