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«Dopo anni di continue riforme che, a partire dal 2005-2006, hanno inciso marcatamente sull'ordito normativo della nostra legge fallimentare del 1942 (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), con pezzi di "vestito nuovo per attaccarli al vecchio" che spesso hanno reso difficile il coordinamento tra norme e istituti espressione di momenti storico-economici diversi, il 12 gennaio 2019, con il d.lgs. n. 14, veniva emanato il nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (d'ora innanzi CCII) in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155. Senza dubbio si tratta di un evento estremamente rilevante perché segna, nel diritto della crisi, il definitivo abbandono di un sistema che considerava l'insuccesso imprenditoriale come evento patologico da sanzionare anche pesantemente ad uno che crede nella fisiologica sequenza, non necessariamente colpevole, di momenti di difficoltà a quelli di crescita. Di conseguenza, da un lato viene espunto il vocabolo "fallimento", evocativo di riprovazione morale e sanzioni verso il soggetto, per sostituirlo con quello di "liquidazione giudiziale", che punta invece a porre in luce l'essenza della procedura come vicenda che colpisce il patrimonio per soddisfare i creditori. Dall'altro il Codice offre uno strumentario, di crescente invasività, a seconda della natura e dell'intensità della crisi, che l'impresa ancora viable può utilizzare per rimanere sul mercato o, quanto meno, per conservare l'unitarietà del complesso aziendale attraverso la cessione ad altro imprenditore. Muovendo da questa prospettiva il legislatore del 2019 realizza l'unificazione e il coordinamento di alcune fonti normative allo stato sparpagliate in leggi diverse rendendo la disciplina meglio fruibile da parte degli operatori là dove leviga asperità, introduce connessioni e chiarimenti, recepisce arresti giurisprudenziali ormai consolidati e accreditate tesi dottrinali. Il CCII raccoglie, così, la disciplina delle procedure per la crisi sia dell'imprenditore che del debitore civile (la cui normativa è adesso racchiusa nella legge n. 3/2012), rimanendo, invece, escluse - diversamente da quanto previsto nella legge delega - le due versioni dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza (d.lgs. n. 270/1999 e d.l. n. 247/2003) e limitando l'intervento sulle liquidazioni coatte a pochi tratti di pena sulle norme "importate" dalla legge fallimentare in tema di principi generali...» (Dalla Prefazione)