Codice della responsabilità «da reato» degli enti annotato con la giurisprudenza di Corso Stefano Maria - Bookdealer | I tuoi librai a domicilio
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Codice della responsabilità «da reato» degli enti annotato con la giurisprudenza

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Gli oltre 3 anni decorsi dall'Edizione precedente hanno suggerito questo sostanziale aggiornamento che si fa carico della variegata giurisprudenza intervenuta e di un incessante attivismo del legislatore: il catalogo dei reati presupposto è proliferato fino all'art. 25 terdecies passando attraverso la responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali (art. 25 undecies). Escono confermate due realtà: il valore meramente simbolico del ricorso al sistema 231 (si pensi alla permanente pressoché totale non applicazione degli artt. 25 quater.ì e 25 decìes) e l'affidamento al sistema 231 di compiti nuovi e ulteriori, se non eterogenei, rispetto alla responsabilità degli enti (si pensi all'art. 6, d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come riscritto con la L. 30 novembre 2017, n. 179 in tema di whistleblowing il cui obiettivo primario è la tutela del lavoratore denunciante). Si delinea, invece, sempre più concretamente il problema della applicazione di sanzioni amministrative, anche da reato, senza passare attraverso il sistema della 231: un esempio per tutti è dato dall'art. 696 septies c.p.p. (introdotto con il d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149), che attribuisce valenza in ambito UE alle "decisioni giudiziarie riguardanti la responsabilità da reato degli enti", ma che consente - su base paritaria - di riconoscere decisioni di analogo contenuto adottate in altri Stati membri dell'Unione Europea. Il rifermento si sposta dal sistema processuale italiano a quello di altri Stati e ne impone un coordinamento in termini ancora da ricostruire. Per il momento, l'approdo interpretativo (Cass., sez. VI civ., 10-18 maggio 2018, n. 22334) è nel senso che il sistema 231 non costituisce "impedimento normativo" all'applicazione di sanzioni pecuniarie - anche da reato -che prescinda dalle forme processuali penali. _ La garanzia giurisdizionale penale appare ingombrante e rinunciabile in vista della effettiva applicazione della sanzione: forse inizia a delinearsi un sistema post 231. Milano, 12 luglio 2018.

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