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La prima ondata di commenti al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - che ha introdotto nel processo tributario una disciplina, sia pure lacunosa ed embrionale, del litisconsorzio - si è da tempo esaurita; non è mai venuta meno, tuttavia, l'attenzione degli studiosi per le tematiche dei giudizi con pluralità di parti, sollecitata soprattutto dalle prese di posizione e dai ripensamenti della Corte Suprema. Al dinamismo giurisprudenziale si è tradizionalmente contrapposta la cautela della dottrina, la quale, sia pure con qualche significativa eccezione, assegna alla pluralità di parti nel processo tributario uh ruolo circoscritto. La natura impugnatoria del giudizio avanti alle commissioni concede certamente minor spazio, rispetto al processo civile, all'operatività degli istituti che realizzano il litisconsorzio. Nondimeno, anche il diritto tributario conosce fenomeni di collegamento fra atti e fra rapporti riconducibili ai modelli della connessione - ma anche della pregiudizialità dipendenza e dell'incompatibilità e alternatività - ed in questa materia si prospetta sovente, come avanti al giudice ordinario, l'utilità - e perfino la necessità, come reputa la giurisprudenza - che al giudizio prendano parte più soggetti rispetto ai due indispensabili perché si abbia un processo. Oggetto di interesse, nel tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma, è stata soprattutto la pluralità di parti necessaria, con riguardo alla quale la Corte di Cassazione è pervenuta, in anni recenti, ad elaborare una lettura dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, che allontana il litisconsorzio necessario nel processo avanti alle commissioni dal modello codicistico. Su tale peculiare orientamento si è concentrata, negli ultimi tempi, la considerazione critica della dottrina, che ne ha messo in luce la debolezza dei fondamenti e la farraginosità delle implicazioni. Nel presente lavoro si è cercato, anche, di porre le basi per una rimeditazione del tema della pluralità necessaria di parti, muovendo da una rilettura delle norme costituzionali che, ad avviso della giurisprudenza, governano non soltanto la disciplina sostanziale, ma anche l'attuazione della disciplina medesima, imponendo soluzioni processuali necessariamente litisconsortili, e da una diversa visione del modello processuale.