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In tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'art. 2495, 2° comma, ce, pur occupandosi soltanto dei ed. "residui" passivi, esprime comunque un principio fondamentale: l'estinzione della società, conseguente alla cancellazione, non determina l'automatica "sparizione" delle obbligazioni insoddisfatte che ad essa facevano capo, poiché ai creditori sociali è consentito far valere le proprie pretese nei confronti di altri soggetti. Ne consegue un altro principio: per quanto possibile, occorre evitare che all'estinzione della società, che è parte in causa, segua automaticamente quella del processo, soprattutto se la prima dipende da un atto volontario. Sul piano processuale, le soluzioni offerte dal "diritto vivente" non sono del tutto appaganti. Peraltro, la non esaustività, la complessità e l'ambiguità del quadro normativo, accresciute a seguito di recenti interventi in materia tributaria, hanno reso ancor più arduo il ruolo dell'interprete.