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"La presente indagine mira a ricostruire le possibilità di mobilità nel mercato unico delle società europee, ossia degli enti costituiti in uno Stato membro in conformità al diritto di quest'ultimo e aventi la sede, statutaria e/o amministrativa, all'interno dell'Unione europea (art. 54 TFUE). Nonostante esse siano parificate, già nella versione originaria dei trattati istitutivi, alle persone fisiche quanto all'esercizio delle libertà di circolazione e possano, in linea di principio, operare in modo stabile e continuativo in altri Stati membri, ancora oggi è dubbio quali operazioni societarie siano effettivamente uno "stabilimento" ai sensi dell'art. 49 TFUE e dunque quale sia la reale portata di tale libertà quando è esercitata da siffatti soggetti. In particolare, pare necessario interrogarsi su se e in quale misura la libertà di stabilimento possa porre limiti all'applicazione delle legislazioni nazionali quando esse impediscano o rendano particolarmente difficile la partecipazione della società alla vita economica di un paese membro diverso da quello ove essa è costituita, imponendo di sciogliersi nello Stato di. costituzione o di ricostituirsi in quello ove essa voglia operare, in tal modo negando la continuità della personalità giuridica. L' obbligo imposto dai sistemi nazionali di sciogliersi all'uscita o ricostituirsi all'ingresso equivale, in altri termini, a rifiutare alle società, ancorché europee, la possibilità di operare in modo stabile e continuativo."