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La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) l'art. 6-bis rubricato "Conflitto d'interessi". Per questa disposizione "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto d'interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale". Nel volume sono affrontate molteplici questioni interpretative che la norma pone, a cominciare dall'individuazione delle conseguenze della sua inosservanza.