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L'ormai riconosciuta inadeguatezza dei tradizionali archetipi sanzionatori rivolti alla criminalità economica, insieme alle sollecitazioni derivanti dalle fonti normative internazionali ed europee, ha portato il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento lo responsabilità da reato delle società. Uno dei tratti più significativi del nuovo sistema è rappresentato dall'affidamento della materia al giudice penale. La scelta - tradotta nella costruzione di un corpus normativo dedicato al processo alle società, complementare all'impianto codicistico - risponde alla dichiarata esigenza di garantire un accertamento efficace ed attendibile di tutti gli elementi dell'illecito, assicurando al tempo stesso all'ente imputato lo massima espansione del diritto di partecipazione e difesa nel procedimento. Le deroghe alle regole della giurisdizione penale operate dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sono, però, di portata tale da far dubitare seriamente dell'effettiva intenzione garantista del legislatore. Per contro, l'analisi della disciplina (condotta anche attraverso l'imprescindibile studio della clinica giurisprudenziale degli istituti) svela una finalità diversa: il forzato ampliamento della regiudicanda mira a realizzare obiettivi di prevenzione speciale, nella convinzione che il processo penale possa diventare il luogo della "catarsi etica" della persona giuridica.