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L'intermediario senza detenzione è il principale anello di congiunzione fra tutti coloro che concorrono a formare la filiera di gestione dei rifiuti. Il suo intervento consiste nell'assicurare al produttore/detentore la collocazione migliore, sotto il profilo tecnico, economico e logistico, dei rifiuti presso i successivi impianti di smaltimento o recupero. Spesso egli fornisce anche il supporto consulenziale, a volte sostituendosi perfino nelle scelte decisionali afferenti alla sfera ed alle responsabilità proprie del produttore. Con ciò rischiando di sconfinare, tra l'altro, nell'esercizio abusivo di una professione; reato contemplato e punito dall'art. 348 del codice penale. Ancorché l'intermediario senza detenzione operi senza mai entrare in contatto "materiale" con il carico di rifiuti, la sua attività deve essere autorizzata ed assoggettata ad una serie di adempimenti ed obblighi ben circostanziati dal legislatore. Il testo mette in luce i connotati essenziali che la figura dell'intermediario senza detenzione dei rifiuti deve possedere; fra questi, oltre che una adeguata preparazione tecnico-commerciale e normativa, ricordiamo l'obbligo d'iscrizione alla categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti) dell'albo nazionale gestori ambientali. L'iscrizione potrà avvenire solo dopo che egli avrà dimostrato di possedere precisi requisiti tecnici, capacità finanziaria e adeguata struttura operativa.