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Il presunto riconoscimento dell'emptio-venditio intorno al III secolo a.C. comporta la necessità di ipotizzare come venisse soddisfatta in precedenza l'esigenza, sicuramente esistente, dello scambio tra cosa e prezzo. Il ricorso alla mancipatio o alla doppia traditio, per lo scambio contestuale, o alla stipulatio, per l'accreditamento delle prestazioni, non risulta né attestato né del tutto idoneo alla realizzazione dello scopo della vendita. L'evoluzione dell'emptio dalla iurisdictio peregrina non ne giustifica le caratteristiche tipicamente romane e comunque estranee agli altri ordinamenti dell'area mediterranea, e si scontra pure con l'assenza di tracce dell'origine ex iurisdictione peregrina o anche soltanto onoraria delle rispettive actiones, nonché della loro conseguente «recezione civilistica». L'analisi dei primi contratti di vendita contenuti nel De agricultura di Catone dimostra la piena vigenza inter cives dell'emptio consensuale a efficacia obbligatoria a cavallo tra III e II secolo a.C. e, soprattutto, evidenzia il ricorso alla predisposizione di strumenti determinativi e liquidatori delle pretese nascenti dalle fattispecie contrattuali.