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Il can. 522 rappresenta una novità rispetto alla normativa precedente, sia perché afferma per la prima volta il principio della stabilità dell'ufficio di parroco, sia perché ammette la nuova modalità di nomina all'ufficio ad certum tempus. Lo studio viene condotto tenendo conto che la parrocchia manifesta la presenza della Chiesa Cattolica in un luogo e pertanto possiede una sua "consistenza ecclesiologica" la quale si riflette sull'ufficio del parroco, pastore proprio della parrocchia, e conseguentemente si riflette anche sulle qualità di tale ufficio, compresa la nota della stabilità, con una ricaduta sulle due modalità di nomina previste dal can. 522. L'obiettivo del presente lavoro consiste nel presentare una analisi esegetica della normativa mantenendo anche un taglio pratico, per fornire una proposta di una sua applicazione, utile anche alle diverse fattispecie che si rifanno al concetto più tradizionale di «parroco», quali: i sacerdoti cui viene affidata in solidum la parrocchia; il parroco religioso; i cappellani militari; i pastori propri di una quasi-parrocchia; i missionari titolari di una parrocchia o di una quasi-parrocchia in una Missione "sui iuris", e che sembrano sempre più diffuse.