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L'esecuzione forzata è in continuo cambiamento. Si tratta di un processo iniziato nei primi anni del secolo XXI, che non conosce soste. Le ultime, sostanziali modifiche del quadro normativo sono state introdotte dai decreti legge 12 settembre 2014, n. 132,27 giugno 2015, n. 83, e 3 maggio 2016, n. 59, nonché dalle relative leggi di conversione. Si tratta di interventi, complementari tra loro, che hanno profondamente modificato l'intero assetto dell'esecuzione forzata. Così la vendita, sia immobiliare, sia mobiliare, presenta oggi delle nuove caratteristiche, non solo in ragione del pressoché totale abbandono delle forme dell'incanto, ma anche per la possibilità che la procedura liquidativa si arresti prima di conseguire il suo risultato, se il potenziale ricavato non appaia più tale da giustificarla; ed altrettanto vale per l'assegnazione, chiamata a fungere da contrappeso in questo innovativo regime, grazie alle nuove regole che la governano e alle ampliate possibilità di ricorrervi, ivi compresa la facoltà di renderla operativa a favore di un terzo. L'espropriazione degli autoveicoli è stata regolata ex novo; quella presso terzi ha visto ulteriormente cambiare il proprio volto dopo la fondamentale riforma del 2012. A queste sostanziali modifiche, numerose se ne aggiungono: la ricerca dei beni da sottoporre ad esecuzione è sempre più perfezionata; sono ampliate le possibilità di rateazione, sia per il debitore in sede di conversione, sia per l'acquirente dei beni esecutati.