Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015, n.69 di Ricci Rosanna - Bookdealer | I tuoi librai a domicilio
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Il nuovo reato di false comunicazioni sociali. Commento alla legge 27 maggio 2015, n.69

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La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha integralmente riformato la disciplina del reato di false comunicazioni sociali, riformulando gli artt. 2621 e 2622 cc e introducendo due nuove norme, l'art. 2621-bis e l'art. 2621-ter. Il reato di cui al nuovo art. 2621 cc trova applicazione per le società che non fanno appello al pubblico risparmio, non costituisce più un reato contravvenzionale ed è punibile con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. Il reato di cui al nuovo art. 2622 cc trova invece applicazione per le società emittenti strumenti finanziari e società equiparate ed è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ciò consente l'applicazione delle misure cautelari detentive come pure l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche. Entrambi i reati sono, ora, procedibili d'ufficio e per la loro consumazione non è più necessario il prodursi di un danno patrimoniale. Con l'art. 2621 bis cc - non applicabile ai fatti di reato di cui all'art. 2622 cc - il legislatore ha introdotto, poi, una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e una sorta di presunzione assoluta di lieve entità dei fatti commessi in relazione alle società sottratte al fallimento. Con l'art. 2622-bis - anch'esso non applicabile ai fatti di reato di cui all'art. 2622 cc - il legislatore ha ricondotto il trattamento delle ipotesi di non punibilità entro l'alveo delle norme generali dell'ordinamento penale, contestualmente sopprimendo le famigerate soglie di non punibilità di cui all'abrogata disciplina.

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