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Il riconoscimento dell'invalidità, della disabilità o dell'handicap avviene a domanda dell'interessato, mediante un provvedimento della p.a. a carattere meramente dichiarativo. Se tale provvedimento è favorevole, sorgono lo status di invalido, disabile od handicappato, nonché il diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali od assistenziali. Qualora l'istanza sia respinta, si possono attivare gli opportuni rimedi amministrativi (quando previsti) e giurisdizionali. Le controversie tra chi si pretende invalido, disabile od handicappato e l'ente erogatore delle prestazioni sono solitamente giudicate dal Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, anche se talora intervengono i giudici amministrativi, la Corte dei conti, giudice unico delle pensioni, oppure la Magistratura penale. Tuttavia gli scrittori ed i giudici preferiscono analizzare le questioni sostanziali a scapito di quelle processuali. L'attuale lavoro approfondisce quindi gli aspetti processuali, resi di particolare attualità dalle norme variate nell'estate 2015, nella convinzione che i procedimenti amministrativi (dove previsti) e il processo sono strumentali all'effettiva tutela del disabile o dell'handicappato.