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Con l'entrata in vigore della riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, attraverso la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 prima, e 18 ottobre 2001, n. 3 poi, come è noto, fu avviato un processo volto alla riscrittura e ad una nuova realizzazione dell'organizzazione regionale. In particolare, l'art. 123 Cost. attribuisce allo Statuto non solo il compito di decidere in merito alla forma di governo, ma anche di prevedere e disciplinare delle regole sulla produzione normativa. Il processo di redazione dei nuovi Statuti, avviato in seguito alla revisione costituzionale, ha senza dubbio rappresentato un momento senza precedenti in ordine alla riorganizzazione del sistema delle fonti a livello regionale, un'occasione da non perdere in quanto «la definizione di una risistemazione delle fonti, un criterio di razionalizzazione e di controllo della produzione normativa» era un modello altrettanto utile e non meno urgente da affrontare rispetto a quello relativo alla stabilizzazione della forma di governo.