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"Se è vero che la 'religione' in quanto fenomeno umano non è di agevole definizione, è altrettanto innegabile che il 'diritto alla libertà religiosa' è uno dei diritti che presenta maggiori profili di problematicità. A tal proposito, ben può ritenersi che, a livello giuridico, una parte della complessità che lo caratterizza sia da ascrivere alla diversa attitudine che i singoli ordinamenti nazionali mostrano verso il fenomeno religioso in sé considerato, alla luce sia dei principi fondanti di ogni ordinamento, sia della pertinente normativa di settore. Uno degli aspetti problematici della libertà in parola deriva senz'altro dal suo far capo a sistemi (le religioni) che spesso si pongono, e si propongono, loro stessi come fonti di valori universali, offrendo una loro specifica visione di come i rapporti sociali andrebbero costruiti e gestiti. Nell'ambito del contesto regionale europeo, la dottrina che ha studiato i diversi profili della libertà di religione si è spesso concentrata sulle questioni giuridiche relative alla libertà religiosa dei singoli individui, occupandosi meno delle situazioni, a nostro avviso non meno rilevanti, che riguardano invece i gruppi religiosi quali autonomi soggetti di diritto. Invero, la dimensione in senso lato 'collettiva' della libertà religiosa «costituisce un aspetto essenziale alla professione di qualunque fede religiosa»." (Dalla Premessa)