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Il giudizio "tecnico" sulla personalità dell'imputato nel processo penale può rilevare a diversi fini che vanno dalla necessità di comprendere la dinamica dell'evento criminoso, all'esigenza di commisurare la sanzione penale ai sensi dell'art. 133 c.p. o valutare la pericolosità sociale ai fini dell'applicazione delle misure di sicurezza, al bisogno di realizzare un trattamento penitenziario individualizzato ed in funzione rieducativa della pena. La valutazione dell'esperto, psicologo o criminologo, può svolgere un ruolo rilevante in questi ambiti. Sussiste, però, nel sistema processuale penale, il divieto di svolgere una perizia "personologica" sull'imputato che prescinda dalla ricerca di cause patologiche. Limite che grava sul giudizio di cognizione, ma viene meno nella fase di esecuzione della pena. In questi confini tracciati dal legislatore si articola lo studio volto a comprendere le ragioni di siffatta impostazione, individuarne le criticità, delineare possibili alternative.