Software ed invenzione del lavoratore subordinato. Profili nazionali, europei ed internazionali di Pascucci Federico - Bookdealer | I tuoi librai a domicilio
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Software ed invenzione del lavoratore subordinato. Profili nazionali, europei ed internazionali

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Nessuno può mettere in dubbio l'importanza dei computer nella moderna società. La loro presenza ha permesso la nascita di internet, la creazione delle blockchains e lo sviluppo del mercato globale, aprendo il futuro prossimo allo sviluppo dell'Artificial Intelligence. Ma l'importanza di un computer non è data soltanto dalla potenza del suo processore o della sua memoria, bensì dal software che lo fa funzionare e che lo trasforma di volta in volta in una macchina diversa. Il valore commerciale del software ne ha dunque fatto un bene da scambiare e quindi da proteggere. L'indagine analizza la natura fenomenologica del programma per elaboratore e poi le forme di protezione dello stesso, oggi considerato a livello legislativo - sia nazionale che europeo - un'opera letteraria e protetto come tale dal diritto d'autore. Ma tale protezione presenta numerose aporie, visto che il software, come bene tecnico nato per risolvere un problema tecnico, sembra presentare più affinità con le invenzioni che con le opere letterarie. Scegliendo di proteggere la forma del programma e non il suo contenuto, si è messa in discussione la stessa coerenza logico-sistematica del diritto d'autore classico. Inoltre così facendo si è venuto anche a mettere in posizione di ulteriore debolezza il programmatore-lavoratore subordinato, che, a fronte della perdita dei vantaggi economici del suo lavoro a favore del datore, rischia, ove non vi sia una voce retributiva specificamente pattuita per la sua obbligazione di creare software, di vedere il suo diritto ad una retribuzione proporzionata ex art. 36 cost. negato dall'ambiguo dettato dell'art. 12 bis della legge 633 del 1941. Eppure se si superasse la fictio iuris che vuole il software come opera letteraria e lo si considerasse per quello che è, ossia un trovato inventivo, allora si potrebbe ancora ritrovare una dimensione protettiva del lavoratore-programmatore, applicando, in mancanza di retribuzione specifica sul punto, non l'art. 12 bis della legge sul diritto d'autore, bensì l'art. 64, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale. Si avrebbe così l'assegnazione a suo favore dell'equo premio, e, conseguentemente, la salvezza del principio di proporzionalità retributiva previsto dalla norma costituzionale.

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