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La dottrina tradizionale considera il diritto della navigazione e, talora, il diritto dei trasporti come autonomi sistemi normativi e, per lo studio dei contratti del trasporto, suggerisce l'utilizzo di strumentari che si avvalgano esclusivamente dei tipi e sottotipi previsti dal legislatore. Questa impostazione, tuttora diffusa, non convince appieno e disvela i suoi limiti di fronte alla necessità di individuare la disciplina di nuove fattispecie negoziali, come ad esempio il contratto per servizi logistici. La presunta settorialità del diritto della navigazione e dei trasporti collide con l'indubbia unitarietà dell'ordinamento giuridico, caratterizzato da una pluralità di fonti, nazionali e internazionali. Dirimente è l'indagine sul profilo funzionale. L'interprete non può essere vincolato da un rigido e superato sistema di categorizzazioni: più che sulla sillogistica riconduzione del fatto a un modello astratto, l'attenzione deve essere rivolta alla concretezza della vicenda giuridica. Al tal fine, l'obbligazione di «trasferire persone o cose da un luogo a un altro» (art. 1678 c.c.), caratterizzante l'unitario fenomeno del trasporto, diviene un privilegiato strumento di decodificazione delle esperienze contrattuali.