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Il sequestro convenzionale, quale contratto tipico connotato da una sua propria identità, non può essere sovrapposto a figure analoghe, come invece gran parte della dottrina ha per lungo tempo suggerito, quali il deposito ed il mandato. All'uopo la scelta di una metodologia che privilegi il profilo funzionale degli atti di iniziativa privata è risultata di ausilio ai fini dell'individuazione della causa del negozio, con riguardo alla quale si richiama il concetto di autotutela, quale minima effettuale della fattispecie. Il particolare svolgersi del contratto sotto il profilo strutturale risulta confermare la soluzione suggerita, laddove la «custodia » è momento strumentale con riguardo all'esigenza di (auto)tutela degli interessi delle parti, mentre la «restituzione del bene» risulta essere momento finale esprimendo, conseguentemente, la funzione di autotutela in termini di effettività.