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L'affermazione del trust come strumento atto a perseguire una pluralità di funzioni, non sempre lecite e meritevoli, porta ad interrogarsi sui limiti del suo riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano. Dottrina e giurisprudenza hanno superato le antiche incomprensioni dell'istituto dovute al numerus clausus dei diritti reali e alla riserva di legge sulle limitazioni della responsabilità patrimoniale, ma devono sempre piú confrontarsi con architetture complesse, caratterizzate da smisurate riserve di poteri in capo al disponente e dall'esautorazione del trustee. Di là dall'azione revocatoria, la categoria di origine anglosassone dello sham è apparsa come un rimedio particolarmente adatto a sanzionare diverse manifestazioni patologiche del trust.