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Il possibile riconoscimento nel nostro sistema ordinamentale di condanne straniere a "punitive damages", delineato di recente dalle Sezioni unite, risponde all?esigenza di garantire una riparazione integrale allorquando ad esser leso, nel caso concreto, sia un valore supremo, quale la vita di una persona, la sua salute o altro suo diritto fondamentale. In ragione delle peculiarità delle circostanze, dei soggetti coinvolti e dei comportamenti tenuti, e quindi del rispetto dei princìpi di differenziazione, ragionevolezza e proporzionalità, si giustifica anche l?attuazione della funzione punitiva, non essendovi alcun contrasto con l?ordine pubblico unitariamente inteso, vòlto a tutelare primariamente la dignità della persona umana. L?art. 2043 c.c., in conformità alla clausola generale di salvaguardia dei diritti fondamentali (art. 2 cost.), consente la tutela di qualsivoglia interesse o atteggiamento soggettivo una volta leso.