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Ancora a seguito della riforma, il diritto della crisi continua ad essere concepito per un'impresa non societaria, come si evince dal disinteresse del legislatore verso profili della disciplina che, diversamente, avrebbero meritato una maggiore attenzione. In tale contesto, non del tutto chiaro e lineare appare il trattamento concorsuale dei finanziatori a vario titolo dell'impresa sociale, per tali intendendosi vuoi quelli che hanno concesso credito alla società prima dell'emersione di uno stato di crisi, vuoi quelli che hanno finanziato una società in stato di crisi. Al fine di meglio definire il trattamento concorsuale loro riservato, l'autrice affronta la complessa normativa, non trascurando di considerare, all'interno della classe dei finanziatori sociali in senso ampio, non solo alcune nuove o problematiche forme di approvvigionamento patrimoniale, ma anche i soci, il trattamento riservato ai quali, per i valori formalmente destinati all'esercizio dell'attività in forma di conferimento, in una situazione di crisi, risente del carattere secondario delle rispettive pretese sul patrimonio sociale rispetto a quello primario della classe dei finanziatori sociali in senso stretto.