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La difficoltà di individuare un concetto organico di causa del contratto rende il tema tra i più affascinanti del diritto civile; ma, al contempo, uno dei più complessi da esaminare. Analizzando la nozione di causa del contratto si riscontra che l'istituto non è da considerarsi come un «fuor d'epoca». In dottrina, il dibattito inerente l'origine, l'essenza e la definizione della nozione di causa costituisce il bagaglio giuridico delle diverse esperienze che molto spesso sono infedeli a quell'imprudente esperimento di sistemazione del metodo dogmatico, che è stato gradualmente abbandonato dagli studiosi più accreditati. In tanti hanno teorizzato la riduzione di valore della causa; malgrado ciò, l'istituto ha resistito contrastando gli atteggiamenti anticausalisti. Ad oggi la diatriba sulla causa è incentrata tra la metafora della sua morte e della sua resurrezione. La giurisprudenza più recente sembra aver abbandonato ricostruzioni oggettive a favore di ricostruzioni soggettive volte ad individuare caso per caso la presenza o meno della causa negoziale, con la conseguenza di arrivare a ritenere che anche modelli contrattuali tipici potrebbero essere nulli per illiceità della causa. In particolare, è stato affermato che la causa sarebbe sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale e non anche della volontà delle parti. La causa può essere considerata anche sotto una nuova prospettiva verificando l'effettività della possibilità di desumere la nullità del contratto, argomentandola dal rilievo della mancanza di causa. Una simile operazione potrebbe essere dispiegata, essenzialmente, per accreditarne l'effettività e trova riscontro positivo in un'ampia e significativa casistica. È fuor di dubbio che l'analisi e l'approfondimento della causa siano stati influenzati da molteplici ragioni che ne hanno condizionato gli approcci e i risultati; tra esse vi sono ragioni sia di carattere storico, quale effetto delle influenze normative di esperienze straniere, sia motivi di natura ideologica, come i condizionamenti che la concezione di uno Stato dirigista ha avuto, tra l'altro, anche nell'ambito del diritto.