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La responsabilità patrimoniale è tradizionalmente ricostruita, sia pure con varietà di sfumature, quale situazione soggettiva, in una logica derivata dallo schema del diritto soggettivo e dalla teoria della fattispecie. Schema e teoria storicamente date, delle quali la dottrina ha già da tempo evidenziato i limiti. Spostando l'accento dalle prerogative dell'individuo alle valutazioni dell'ordinamento, è possibile tuttavia prospettare una lettura dell'istituto in chiave di puro diritto oggettivo: disciplina delle conseguenze dell'inadempimento che si sostanzia nella creazione di un legame tra rapporti obbligatori e masse di beni, di modo che questi ultimi siano suscettibili di aggressione in caso di patologia dei primi. In questa prospettiva, che trova conferma anche nell'esame della disciplina dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, l'art. 2740 c.c. conserva la funzione di individuazione dell'oggetto dell'azione esecutiva e di definizione del concorso dei creditori, consentendo di collocare il concetto normativo della responsabilità patrimoniale nel sistema della disciplina generale dell'obbligazione e della tutela esecutiva del credito.