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La storia legislativa del nostro ordinamento penitenziario affonda le sue radici in un principio di applicazione della pena che considerava le privazioni e le sofferenze fisiche quali mezzi necessari per ottenere il pentimento e la rieducazione del reo. Solo nel 1946 - nei lavori della Commissione dei 75 - cominciò ad emergere con chiarezza la necessità del richiamo al principio della dignità umana quale criterio ermeneutico per le tematiche inerenti la finalità, la struttura ed i limiti del diritto penitenziario. La primarietà della tutela della dignità della pena ha ispirato, poi, non solo l'art. 27 della Costituzione ma anche i successivi interventi legislativi che negli anni si sono susseguiti, nel tentativo di dare sempre più concretezza alla rieducazione del condannato ed al divieto di trattamenti inumani e degradanti.