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La formula interessi sovraindividuali viene correntemente impiegata per esprimere a un tempo la comunanza di un interesse a più soggetti e la necessità che sia un organismo collettivo ad attivare la tutela giurisdizionale di tale posizione. Questa rappresentazione, pur consolidata, suscita delle perplessità alla luce di due canoni costituzionali: la strumentalità delle formazioni sociali all'individuo (art. 2) e il carattere soggettivo della tutela giurisdizionale (art. 24). A fronte di tali profili problematici, lo studio cerca di configurare un tipo di situazione giuridica gli interessi plurisoggettivi - la cui specificità sta unicamente nel fatto che essa è suscettibile di appartenere a un numero indeterminato di soggetti: non si tratta, quindi, di una posizione 'desoggettivata', ma soggettivata (o, meglio, suscettibile di soggettivizzazione) un numero infinito di volte, con la conseguenza che primariamente è il singolo individuo che può essere titolare dell'interesse e del correlato diritto di azione. Nella prospettiva prescelta, è decisivo verificare la rilevanza giuridica dell'interesse, perché è solo a questa che si collega, giusto il principio di atipicità dell'azione, la legittimazione a ricorrere. La giuridicità delle posizioni in esame, a sua volta, potrà essere costruita a partire sia dal dato sostanziale che da quello processuale, così da svolgersi nel gioco di due movimenti.