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Parlare di un modello di civil law, utilizzare cioè una denominazione inglese per designare i sistemi romanisti, è un'aperta provocazione. Il volume si sofferma infatti più sulle rotture con il passato che sulle continuità con il diritto romano: a differenza della famiglia di common law, quella di civil law è stata una famiglia rivoluzionaria. Si considera quindi come la famiglia di civil law sia sorta, a partire dal XII secolo, come una vera e propria nuova organizzazione giuridica eurocontinentale, nonostante i richiami di continuità con il diritto romano. Il modello di civil law sarebbe, rispetto a un alto medioevo comune al modello di common law, la particolare forma culturale assunta sul continente dalla Tradizione giuridica occidentale. Le sue caratteristiche profonde sarebbero da rintracciare nell'opera della dottrina e dei Grandi tribunali, che non nei Codici, i quali sono stati un'innovazione recente che, pur marcando la teoria delle fonti, non ne hanno sconvolto i caratteri principali. Due rotture con il passato caratterizzano anche il modello di civil law nelle forme assunte dopo l'età delle codificazioni. La prima si è compiuta con le dittature fasciste, che hanno affossato le libertà politiche e riformato quelle economiche in senso ordoliberale. La seconda si è realizzata con l'affermazione del patrimonio costituzionale europeo a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale.