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Nelle fasi di crisi la discrezionalità del regolatore pubblico nel disciplinare i rapporti economici pare aumentare fino a muoversi ai limiti della cornice costituzionale di riferimento, ed in alcuni casi a superarli, con grave pregiudizio delle libertà economiche, le quali necessitano di svolgersi nel quadro di un contesto normativo ispirato per quanto possibile al principio-valore della certezza del diritto. La libertà professionale subisce una pressione che rischia di curvare la posizione sistemica dell'ordine professionale da ente autonomo ad ente strumentale dell'amministrazione centrale. Eppure, in ragione del radicamento nelle tradizioni costituzionali comuni e nel diritto europeo, la libertà professionale disvela una capacità di resistenza ed un legame con i principi fondamentali del pluralismo democratico che consentono di ritenerla ancora un paradigma concettuale utile alla comprensione dei processi di tendenza in atto nell'ordinamento, comprese le liberalizzazioni. Nell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la libertà professionale viene dunque ripensata nel suo profilo individuale, con riferimento alle ricostruzioni che riconducono il diritto al lavoro al tema dell'espressione della personalità sociale dell'uomo, e nel suo profilo collettivo, come necessità di organizzazione giuridica delle comunità professionali in formule che ne garantiscano l'autonomia deontologica e l'indipendenza dai poteri pubblici e privati.