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Nato con l'intento di convertire in denaro titoli di credito dalla scadenza protratta nel tempo, lo sconto è divenuto più di recente un'operazione frequentemente utilizzata dalle imprese per anticipare i crediti nei confronti della clientela, in quanto connotata da una evidente funzione di liquidità. Concentrando i propri sforzi sulla figura del salvo buon fine e della garanzia quale "croce" della cessione del credito, il contributo in esame si propone di indagare, sotto il profilo dogmatico e strutturale, la natura giuridica di tale inciso e le ripercussioni del medesimo sul funzionamento dell'intero negozio di sconto, individuando nel mancato adempimento a scadenza da parte del debitore ceduto non un risultato indesiderabile del contratto idoneo a produrre - al pari di quanto accade con riferimento alla garanzia per la solvenza del debitore ceduto di cui all'art. 1267 c.c. - uno scioglimento del medesimo con conseguente risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di protezione, ma l'attuazione, in forza della garanzia pura che contraddistingue la clausola salvo buon fine, di un meccanismo giuridico in grado di originare in capo allo scontatario l'obbligo di corrispondere un indennizzo allo scontatore.