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Le motivazioni della giurisprudenza, che ha dichiarato l'incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, sollevano dubbi sul divieto di maternità surrogata solidale, sollecitandone un'interpretazione restrittiva. Ove si accolga tale interpretazione, va verificata la costituzione del rapporto di filiazione tra il nato e la coppia intenzionale, riconoscendo rilevanza agli effetti legali della rinunzia della partoriente a comparire nella dichiarazione di nascita e a quelli del consenso alla tecnica procreativa della coppia intenzionata ad assumere la responsabilità genitoriale. L'impianto argomentativo, da valutare nella sua portata de iure condito, si rivela inoltre di particolare attualità, se riferito al controverso tema della conformità all'ordine pubblico degli atti di nascita stranieri.