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Le pubbliche amministrazioni (ivi comprese le società a partecipazione pubblica) fanno spesso ricorso a soggetti esterni sia per svolgere compiti istituzionali che, di regola, dovrebbero essere espletati da personale interno, selezionato tramite rigoroso concorso pubblico, sia per il conferimento di incarichi dirigenziali a termine a privati di elevata professionalità ex art. 19, co. 6, d.lgs. 165 del 2001 e ex art. 110, co. 1, d.lgs. 267 del 2000. La normativa è stata oggetto di moltissime pronunce della magistratura e di Circolari esplicative della Funzione pubblica. Il testo offre, nel primo capitolo, un fondamentale ausilio per le amministrazioni per conferire correttamente gli incarichi esterni, al fine di prevenire contenziosi e responsabilità disciplinari, amministrativo-contabili, civili e dirigenziali. Queste ultime possono derivare da errori procedurali o da mancata pubblicità nella prescritta anagrafe (a cui è dedicato il terzo capitolo) o dal non aver dato trasparenza alle richieste di esperti tramite pubblicazioni telematiche. Il testo valuta anche i presupposti per legittimi incarichi dirigenziali ex art. 19, co. 6, d.lgs. 165 a soggetti di particolare competenza, istituto di innegabile astratta utilità, ma di difficile concreta attuazione in un Paese ove, al pari degli incarichi di studio e consulenza, gli incarichi dirigenziali esterni risentono di inopportune influenze politiche o di pressioni di entità trasversali.