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Il contratto avente ad oggetto il trasferimento di persone da un luogo ad un altro per via marittima, è espressamente disciplinato sia dalle norme di diritto speciale vigenti sul piano del diritto interno (artt. 396-418 c. nav.), sia dalle disposizioni elaborate nel quadro della regolamentazione di diritto internazionale uniforme (Convenzione di Atene del 1974). Per quanto concerne la disciplina vigente in ambito nazionale, il codice della navigazione non offre alcuna definizione della fattispecie contrattuale di cui si tratta. Alla lacuna normativa può supplirsi mediante il richiamo alla nozione di contratto di trasporto terrestre delineata dall'art. 1678 c.c., il cui ambito di operatività deve ritenersi esteso alle attività di trasporto svolte in ambiente acqueo, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1, co. 2, c. nav. e 1680 c.c. Sulla base delle previsioni normative richiamate, pertanto, il trasporto marittimo di persone si configura quale contratto mediante il quale il vettore, dietro pagamento di un corrispettivo, assume l'obbligo di trasferire, via mare, la persona del passeggero da un luogo ad un altro. La definizione delineata, peraltro, si pone in sintonia con il dettato di cui all'art. 1.2 della Convenzione di Atene del 1974, secondo cui il trasporto marittimo di persone è espressamente indicato quale "contract made by or on behalf of a carrier for the carriage by sea of a passenger or of a passenger and his luggage, as the case may be".