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Il volume si pone l'obiettivo di fare il punto sullo «stato di salute» del nuovo diritto penale ambientale a cinque anni dalla riforma introdotta con la legge 68/2015. Fino alla legge 68/2015 il diritto penale ambientale era - per usare una metafora del maestro Francesco Carnelutti - un «insieme di piante selvatiche cresciute fuori dal controllo e dal recinto dei giardinieri del diritto penale». Quasi tutte le violazioni ambientali, eccezion fatta per le ipotesi di trasporto, traffico o organizzazione illecita di rifiuti, erano punite o come semplici violazioni amministrative o come reati contravvenzionali nella forma delle fattispecie di pericolo astratto, dimostrando tutta la loro inadeguatezza e inefficacia sul piano della prevenzione generale della sanzione penale. Da qui il crescente intervento suppletivo della giurisprudenza alle carenze del legislatore con applicazioni interpretative dei fenomeni inquinanti ora ricondotti entro le ipotesi contravvenzionali del «disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone» (art. 659 c.p.) ora al «getto pericoloso di cose» (art. 674 c.p.), per sanzionare fenomeni di inquinamento acustico e olfattivo di minore gravità; ora, invece, ricondotti entro le ipotesi delittuose di «rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro» (art. 437, co. 2, c.p.) o del delitto di «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi», meglio conosciuto come «disastro innominato» (art. 434 c.p.), a seconda che l'impatto ambientale prodotto dallo stabilimento industriale si sia risolto in danno dei soli lavoratori o anche della popolazione in generale. Al legislatore del 2015 veniva chiesto di superare il deficit di tassatività del previgente sistema penalistico, definendo un nuovo diritto penale dell'ambiente che tenesse conto di tutti i limiti dei previgenti strumenti di tutela - amministrativi e penali - emersi nella trattazione dei grandi processi industriali: l'Icmesa di Seveso, il petrolchimico di Porto Marghera e di Montedison, il cementificio del gruppo Eternit, l'acciaieria ThyssenKrupp di Torino, la centrale Tirreno-Power di Vado Ligure e, più di recente, i casi del Centro Olio Val d'Agri di Viggiano e l'acciaieria ex ILVA di Taranto, nei quali sono emerse significative questioni giuridiche che il legislatore doveva affrontare e risolvere con la novella del 2015. La legge 68/2015 ha, dunque, ridefinito l'intero assetto normativo di tutela ambientale intervenendo, per un verso, nel codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), inserendo la nuova Parte sesta-bis dedicata alla disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale e, per altro verso, introducendo nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente». Tra questi, le nuove fattispecie delittuose di inquinamento e disastro ambientale doloso (artt. 452-bis e 452-quater) e colposo (art. 452-quinquies), il reato preterintenzionale di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter), il delitto doloso di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), il delitto doloso di impedimento del controllo (art. 452-septies), il delitto doloso di omessa bonifica (art. 452-terdecies) e il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies).