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L'art. 2645-ter cod. civ. introduce nell'ordinamento l'atto negoziale di destinazione, istituto idoneo a realizzare alcune delle finalità proprie del trust, con l'importante peculiarità di svincolare l'atto e l'effetto di destinazione dal trasferimento dei beni sottoposti al vincolo. Per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela è consentito ai privati vincolare, con efficacia reale e nell'interesse di un terzo (il beneficiario della destinazione), beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri. L'atto di destinazione incide sul diritto di proprietà del disponente e sottopone il bene destinato ad un particolare regime di circolazione e responsabilità. Produce, infatti, due effetti principali, tra loro indissolubilmente connessi: quello destinatario (il vincolo impone una determinata utilizzazione del bene, orientando i poteri dominicali alla realizzazione dello scopo della destinazione: i beni ed i loro frutti «possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione») e l'effetto della separazione patrimoniale (i beni destinati sono separati dal residuo patrimonio del disponente, con conseguente limitazione della sua responsabilità patrimoniale, essendo essi aggredibili solo per i debiti assunti per l'attuazione dello scopo della destinazione). Il confronto con l'art. 42 Cost. e l'art. 2740 cod. civ. induce ad una peculiare lettura del parametro della meritevolezza richiamato dalla norma: l'atto negoziale di destinazione postula la presenza di finalità non lucrative, rilevanti sul piano etico e sociale, la cui realizzazione, in generale, integra un valore preminente rispetto alla tutela dei diritti dei creditori (art. 64 legge fall.). Per tale motivo deve ritenersi che, entro ragionevoli limiti, l'atto di destinazione non sia assoggettabile alla revocatoria, ordinaria e fallimentare, non sia impugnabile ai sensi del nuovo art. 2929-bis cod. civ., sia esente da riduzione, collazione e revoca per sopravvenienza di figli. Dell'atto di destinazione si analizzano gli aspetti strutturali e funzionali, il problematico regime fiscale, le possibili applicazioni pratiche. Particolare attenzione è riservata alla destinazione nell'interesse della famiglia, anche alla luce delle nuove leggi sulle unioni civili e le convivenze di fatto (legge 20 maggio 2016, n. 76) e sulla tutela dei disabili gravi (legge 22 giugno 2016, n. 112, c.d. «Dopo di noi»), sottolineandosi - tra l'altro - la possibilità del ricorso all'atto negoziale di destinazione in alternativa al fondo patrimoniale, quale più efficace strumento per la soddisfazione dei bisogni della famiglia, nonché per la realizzazione delle esigenze dei singoli componenti deboli della comunità familiare.