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La disciplina della mediazione nelle controversie civili e commerciali contenuta nel d.lgs. 28/2010 (a sua volta attuativo della delega contenuta nell'art. 60, legge 69/2009) e successive modifiche, nonché nei decreti ministeriali 180/2010, 145/2011 e 139/2014, recepisce i principi della direttiva 2008/52/CE, riproponendoli, però, sotto molti aspetti in una veste alquanto singolare. La funzione più genuina dell'istituto consistente nel tentativo del riavvicinamento delle parti, del ripristino di una comunicazione interrotta, della ricomposizione del conflitto in maniera efficace nelle controversie su diritti disponibili, con l'assistenza di un soggetto terzo e imparziale privo del potere di rendere decisioni vincolanti, bensì soltanto legittimato, in casi residuali, a formulare proposte conciliative rischia di non essere pienamente realizzata a causa di numerosi fattori. Tra questi, vengono in principale rilievo le molteplici occasioni di interferenza con il processo, l'eccessivo sbilanciamento della normativa in favore del perseguimento dell'esigenza di deflazione del carico di lavoro degli uffici giudiziari, l'insufficienza e l'inidoneità del percorso formativo dei mediatori. Attualmente, la mediazione conosce quattro modelli: volontaria, "disposta" o "ordinata" dal giudice, da clausola, obbligatoria. In ogni caso, essa si svolge stragiudizialmente, innanzi ad un soggetto iscritto negli elenchi di organismi accreditati dal Ministero della giustizia.