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Esiste, nel codice civile, un elenco di beni da presumersi - fatta salva l'eventuale volontà derogatoria degli interessati, tesa a modificare detto regime di appartenenza - oggetto di proprietà comune: essi, quale mero effetto dell'acquisto della proprietà dei piani del condominio - o di porzioni di piano, quali sono, solitamente, gli appartamenti -, sono da attribuirsi "ex lege" in proprietà comune a tutti i condomini: è il motivo per cui tradizionalmente s'afferma che il c.d. "condominio di edifici" rappresenta una fattispecie che sorge "ipso iure et facto" (e, cioè, senza bisogno di apposite manifestazioni di volontà).