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Il tema dell'autonomia privata è, certamente, assai ampio e involge, in termini generali, i rapporti tra soggetto e ordinamento. Nell'àmbito patrimoniale, che unitamente a quello personale traduce il contenuto delle scelte autonome dei privati, ruolo centrale assume il contratto, espressione preminente di autonomia. Vengono allora in rilievo le questioni poste dalla nozione di contratto, in relazione al corrispondente àmbito di operatività, onde appropriatamente individuare i tratti caratterizzanti la fattispecie contrattuale, nella complessa dinamica dei rapporti tra persona, mercato e istanze solidaristiche (è questo il caso, rispettivamente, della consentita patrimonializzazione dei diritti della personalità e della discussa gestazione oblativa per conto altrui). La declinata autonomia contrattuale, sia quale libera determinazione del contenuto del contratto sia quale possibilità di concludere contratti atipici, si misura con l'attuazione dimostrata dalla ricchissima prassi negoziale, talora poi formalizzata da un legislatore chiamato a mettere ordine in contesti profondamente incisi dagli interventi della giurisprudenza (è questo il caso del contratto di leasing e del modello assicurativo claims made). Il contratto è peraltro il risultato di un accordo, è esso stesso accordo, nel quadro di un percorso che, più o meno articolato, conosce (può conoscere) fasi e momenti distinti. A questo ulteriore ordine di considerazioni risponde l'idea di procedimento, che certamente mutuata dal diritto amministrativo non è tuttavia estranea al diritto civile. Lo strumento procedimentale viene qui assunto come modello (comune a entrambe le aree giuridiche) di composizione degli interessi nel contesto della relazione giuridica. L'autonomia privata procedimentale, espressione essa stessa dell'autonomia contrattuale, indica quindi, anche se con una certa dose di possibile approssimazione, l'esercizio da parte dei privati della propria facoltà di valersi degli strumenti preordinati alla conclusione del contratto ma anche la possibilità di rendersi autori di modelli procedimentali nuovi, che si aggiungono a quelli noti, per delineare così un panorama articolato e vario, ricco di implicazioni e suggestioni. In questo senso, allora, la riconosciuta formazione progressiva del contratto si distingue, riprendendo un autorevole insegnamento, in formazione progressiva del contenuto contrattuale (è questo il caso delle minute o puntuazioni contrattuali, ossia accordi parziali nel procedimento di formazione della comune volontà negoziale) e formazione progressiva della fattispecie contrattuale (è questo il caso dei contratti preparatori o strumentali, anzitutto contratto preliminare e patto d'opzione, già vincolanti e idonei a determinare, attraverso il costituito diritto al contratto, il perfezionamento dell'accordo conclusivo, delineante il definitivo assetto di interessi tra le parti).