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«Il saggio monografico di Alessandro Grillone, allievo della Scuola romanistica pisana, costituisce un'ulteriore testimonianza, qualora ve ne fosse ancora bisogno, dell'importanza, negli studi giuridici, anche di diritto positivo, della prospettiva storica e, nello stesso tempo, della necessità di condurre l'indagine storica del diritto attraverso una continua comparazione con il presente. Come è noto, tanto da costituire parametro di valutazione nelle abilitazioni all'insegnamento, la comparazione con gli altri ordinamenti, particolarmente dell'Unione europea, costituisce elemento centrale della ricerca di diritto positivo. Il presente contributo dimostra come anche la comparazione storica debba avere la stessa centralità, nonostante il rilievo troppo spesso sottovalutato nella valutazione scientifica. In fondo il diritto è una stratificazione storica che la norma di diritto positivo rappresenta e nella quale, attraverso una complessa e consapevole indagine, è possibile, come nella ricerca scientifica degli strati archeologici, ricavarne le ragioni profonde e quindi la stessa ratio. È solo così possibile capire che il diritto fallimentare, oggi si direbbe, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo codice, il diritto della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, non ha matrice storica - come superficialmente si potrebbe pensare - nell'epoca delle grandi codificazioni illuministiche e del libero mercato. Già con lo studio, Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia, del 1964, dí Umberto Santarelli, anch'egli Maestro di storia del diritto dell'Università di Pisa, si era consolidata la tesi delle radici medioevali del diritto fallimentare; con lo studio di Alessandro Grillone si scopre una significativa affinità anche con il diritto romano: particolarmente nella edizione che contraddistingue il presente, ove le esecuzioni collettive si pongono come alternative a quelle individuali, non assorbite più soltanto in alcune fattispecie esclusive, che hanno al centro l'imprenditore commerciale, grazie all'estensione soggettiva dovuta all'apertura verso il debitore civile e il consumatore, e si rivelano le fortissime affinità del diritto storico anche in relazione al presupposto oggettivo, come íl rilievo di fatti presupposti, oggi meno attuali, quali la fuga dell'imprenditore...» (Dalla Prefazione di Claudio Cecchella)