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«L'indagine sulla dinamica giuridica è condotta nel quadro di analisi più generale della fenomenologia giuridica. Essa è essenzialmente condizionata dalle premesse epistemologiche poste in ordine alla natura della norma giuridica. Indagare il fenomeno giuridico presuppone una ricerca e una scelta. Non sfugge all'osservatore più attento che il suo costituente fondamentale, la norma giuridica, è insuscettibile di univoca rappresentazione con riguardo alla sua forma logica, alla sua natura, struttura, dinamica effettuale, e risente del contesto di relazioni sociali in cui si propaga la sua effettività. La dimensione relazionale che la contraddistingue (norma giuridica come species del più vasto genus delle regole sociali), posta in ineludibile rapporto con lo scopo che attraverso la sua emanazione si intende perseguire, lascia affiorare la necessità di individuare preliminarmente (donde la "ricerca") il quadro di riferimento entro cui la singola norma esprime la propria dinamica, quadro che si compone sempre di un complesso di norme (mai di una singola), e assurge a sotto-sistema di un più ampio sistema normativo che ricomprende tutte le norme e costituisce l'ordinamento giuridico generale. Nella indicata prospettiva, altro è, allora, l'interrogarsi sulla natura della norma giuridica, intesa alla stregua di dato di una certa realtà fenomenica, elemento costituente dell'ordinamento giuridico da porre in diretto confronto con le regole appartenenti ad altri sistemi: regole sociali, morali, religiose, del costume dell'etichetta etc. Altro è il classificare le norme: vale a dire, all'interno del medesimo ordine (i.e. sistema generale), ripartirle in classi sulla base di criteri discretivi univoci, ricavabili dai requisiti e dalle prerogative costanti di esse (funzione, scopi, destinatari etc.).»