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Con l'espressione "persone fisiche" si indicano, nel linguaggio giuridico italiano, gli esseri umani. Nel nostro ordinamento, qualunque persona fisica acquista, al momento della nascita, la capacità giuridica (art. 1 c.c.): con "capacità giuridica" si intende l'attitudine a essere titolari di diritti e doveri. Gli enti che hanno capacità giuridica sono qualificati come soggetti di diritto, o soggetti giuridici (sono soggetti di diritto coloro che possono essere titolari di diritti o di doveri); la nozione di capacità giuridica viene dunque abitualmente fatta coincidere con quella di soggettività giuridica. Dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, un neonato è titolare di diritti (ad esempio, i diritti della personalità; ma anche eventualmente la proprietà di beni, ad esempio acquistati a titolo di successione) e può essere titolare di doveri (ad esempio, potrebbe essere erede di un patrimonio in cui figurano dei debiti). Si tratta di una scelta dell'ordinamento: un ordinamento giuridico potrebbe disconoscere la capacità giuridica a categorie di esseri umani (come avveniva per gli schavi) o potrebbe fissare diversamente il momento in cui si acquista la capacità giuridica.