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Il concetto giuridico di elusione non ha mai avuto una definizione normativa specifica. Ciò deriva dall'oggettiva impossibilità, per dottrina e giurisprudenza, di inquadrare un fenomeno così ampio in un'unica nozione. L'elusione fiscale consiste in un aggiramento, in un abuso della libertà del risparmio d'imposte attuato mediante stratagemmi, manipolazioni e scappatoie, attraverso la capziosa strumentalizzazione di criteri legislativi spesso lacunosi. Ciò che impedisce l'elusione è la sussistenza di ragioni economiche sottese alle operazioni: se ci sono ci si trova di fronte al mero risparmio d'imposta, se non sono presenti, si parla di elusione e, quindi, di comportamenti censurabili alla radice. Nel momento in cui si demanda ad altri la funzione di verificare l'economicità di un atto, si rischia di abdicare una funzione, che è propria dell'imprenditore, che è colui che, secondo l'art. 2082 del codice civile, esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione di beni e servizi.