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Il tema principale della ennesima legge anticorruzione appena pubblicata (L. 9-1-2019, n. 3) è sempre il contrasto alla criminalità legata alla corruzione, considerata da alcuni anni come il vero ed attuale male del nostro Paese. La ratio del provvedimento legislativo è stata quella di assimilare, di fatto e de iure, i reati contro la pubblica amministrazione (ed in particolare, ma non solo, i delitti commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio) ai delitti di criminalità organizzata o terroristica. A conferma della prefata scelta di politica criminale vi è altresì l'estensione della disciplina del captatore informatico su dispositivo portatile anche per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Ed ancora, la legge modifica la normativa delle operazioni sotto copertura ed apporta delle importanti novità in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici. In sostanza, le ricette adottate per combattere la corruzione, salvo alcune novità interessanti, sono sempre le stesse delle precedenti riforme del 2012 e del 2015: vale a dire che si è voluto incidere sul piano della repressione ed in ambito sanzionatorio, secondo il dilagante panpenalismo di questi anni. Novità interessante introdotta dalla L. 3/2019 è costituita dalle modifiche apportate alla disciplina di alcune pene accessorie rendendole di fatto perpetue, al fine di creare un ostacolo davvero insormontabile per tutti i condannati che, dopo aver espiato la loro condanna, intendano reinserirsi nel settore pubblico ovvero, laddove siano soggetti privati, abbiano intenzione di riprendere le loro relazioni e/o i loro affari con i settori della pubblica amministrazione degli appalti: si tratta del cd. "Daspo per i corrotti".