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Con il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, adottato in attuazione della legge n. 103 del 2017, è stata riformata la disciplina delle intercettazioni. Per comprendere come sia stato possibile giungere alla nuova regolamentazione del mezzo di ricerca della prova e per coglierne i tratti salienti, va considerato che da anni, nel nostro Paese, si è sviluppato un acceso dibattito socio-politico sulle intercettazioni. Questo istituto processuale si è trovato al centro di un serrato dibattito tra opposte fazioni: da una parte sono stati lamentati abusi nell'impiego dello strumento ed è stata sollecitata una riforma delle regole per scongiurare l'eccessiva lesione della riservatezza dei cittadini; dall'altra, i tentativi di porre in essere una azione riformatrice sono sempre naufragati, perché ritenuti idonei a favorire lo sviluppo della criminalità, limitando le armi a disposizione degli inquirenti e, soprattutto, perché considerati come un tentativo di porre un bavaglio alla libera stampa. Dal punto di vista strettamente tecnico-giuridico, invece, il confronto riguardava due opposte prospettive, le quali, peraltro, partivano dal comune rilievo dell'eccessivo impiego delle intercettazioni nel processo penale. Secondo un orientamento, infatti, le norme che disciplinavano lo strumento investigativo necessitavano di una rivisitazione, non essendo in grado di garantire l'equo bilanciamento dei valori costituzionali in conflitto. Una diversa opinione, pur ravvisando l'eccessivo ricorso alle intercettazioni, sosteneva invece che gli abusi denunciati nell'impiego del mezzo di ricerca della prova non derivassero da specifici limiti dell'impianto normativo vigente, ma da prassi applicative scorrette. La legge delega n. 103 del 2017, in un certo qual modo, ha fatto tesoro dei tentativi riformatori del passato. Essa, infatti, non tocca i presupposti di ammissibilità delle intercettazioni nelle indagini se non nella parte relativa alla semplificazione delle intercettazioni per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e in quella che riguarda la disciplina del cd. captatore informatico. Piuttosto, essa è protesa a realizzare le condizioni normative per un migliore bilanciamento delle prerogative individuali rispetto alle esigenze investigative.