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Il diritto internazionale dei diritti umani impone agli Stati, tanto a livello universale che regionale, di garantire ricorsi interni effettivi a tutela dei diritti fondamentali e prevede altresì il previo esaurimento delle vie di ricorso interne come condizione di accesso agli organismi di controllo del rispetto dei trattati. Dal diritto internazionale generale si origina poi, in via di interpretazione della prassi, l'idea che l'obbligo di previo esaurimento riguardi solo i ricorsi interni effettivi. Tale duplice richiamo all'effettività dei ricorsi interni merita oggi una speciale attenzione nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ove assume una fisionomia originale nella giurisprudenza di Strasburgo sugli articoli 13 e 35, anche alla luce del nuovo modello di "amministrazione" del sistema convenzionale prefigurato dal Protocollo addizionale n. XIV.