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Il Testo Unico dell'Edilizia, D.P.R. n. 380/2001, tra le innovazioni apportate in tema di semplificazione procedurale, ha abolito la distinzione tra certificato di abitabilità e certificato di agibilità, i due provvedimenti che in precedenza costituivano l'attestazione di idoneità all'uso degli immobili, rispettivamente, residenziali e non residenziali. Ritenuto da molti sostanzialmente irrilevante, all'istituto dell'agibilità edilizia si tende da sempre ad attribuire una considerazione marginale. Nel tempo infatti si è diffusa la convinzione che, finita la costruzione di un edificio, la presentazione al comune della domanda per l'abitabilità (oggi, appunto, agibilità) costituisca solo un ulteriore, costoso e inutile appesantimento burocratico. La sua mancanza, infatti, non ha mai precluso compravendite, donazioni, locazioni, né altra forma di commercializzazione degli immobili. Né, tanto meno, l'obbligo di versare le imposte all'erario. E viste le condizioni delle finanze locali, perfino i comuni, cioè gli organi cui competono i controlli, spesso non possono fare a meno di tollerare, silenti, l'eventuale inerzia dei costruttori. Questo quadro, non proprio confortante, per fortuna sta conoscendo una fase di progressiva evoluzione. Il CD-ROM allegato consente l'installazione di un software per gestire: un formulario contenente 29 tra modelli e documenti-tipo per la presentazione di istanze, il repertorio della normativa di riferimento.