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Il legislatore del 1983 affronta il tema dell'errore che può inficiare l'atto giuridico nel libro sulle norme generali, riprendendo il disposto del can. 104 del codice del 1917 e sancendo al can. 126 che l'atto posto per ignoranza o per errore qui versetur circa id quod substantiam actus constituit o qui recidit in condicionem sine qua non è nullo. Di quali contenuti la dottrina abbia riempito la categoria dell'errore oggettivamente sostanziale e di quale terminologia si sia servita sono le questioni a cui si è tentato di dare soluzione oltre a dare attenzione alla interpretazione della figura a alle sue applicazioni nel diritto matrimoniale canonico.