Tab Article
Con formula ampia, l'art. 615 del codice di rito dichiara che con l'opposizione all'esecuzione si contesta «il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata». Secondo l'interpretazione offertane dalla dottrina, il diritto di procedere ad esecuzione forzata altro non è se non l'azione esecutiva stessa, insieme di poteri processuali, coordinati e diretti all'avvio e allo svolgimento dell'esecuzione. Nel caso dell'opposizione c.d. di forma (con cui il debitore contesta il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo e l'impignorabilità dei beni soggetti ad esecuzione), non sembra dubbio che l'oggetto del giudizio di opposizione coincida con il diritto processuale di agire in esecuzione forzata; altrettanto non può dirsi nel caso dell'opposizione per motivi di merito, dove la contestazione del debitore investe il diritto sostanziale, ossia il credito rappresentato nel titolo esecutivo. In questo caso, ritenere che il diritto di procedere ad esecuzione coincida con un diritto meramente processuale appare quanto meno limitato. Giuliana Romualdi è avvocato e professore incaricato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, dove tiene il corso di Mediazione e Procedure ADR. È autrice della monografia Dall'abuso del processo all'abuso del sistema giustizia (2013), con Giovanni Cosi del manuale La mediazione dei conflitti (2010, 2012) e di saggi e articoli in materia di procedimenti stragiudiziali. ACQUISTA CARTACEO