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Il segreto della camera di consiglio richiama la situazione dell'opinione dissenziente, che in termini semantici attiene al divieto di divulgazione della presa di posizione minoritaria assunta da un componente dell'organo giurisdizionale collegiale; non anche al dissenso. Quel segreto è categoria dogmatica che, se da un lato, è situazione del processo, essendo sottesa alla decisione, che, a sua volta, rinvia ai rapporti tra legge e fatto, tra questioni e procedimento probatorio, tra casi e giudizio; dall'altro, rimanda alle relazioni tra decisione ed interpretazione. Il giudice domina entrambe, nonostante la prima (decisione-fatto-procedimento probatorio) sia destinata al giudizio inteso come accertamento, mentre la seconda (decisione-interpretazione) rinvii alla ricerca ermeneutica, alla comprensione argomentata del diritto da applicare al giudizio. A questi nessi, poi, sono affidati, rispettivamente, il merito e la legittimità; rispetto a cui gli effetti della dissenting opinion si esprimono in maniera differente. Ancora. Lo speculare sulla combinazione tra opinione dissenziente-decisione-motivazione ed interpretazione appare operazione necessaria nel momento storico-giuridico attuale, in cui i confini del diritto si dissolvono e le forme con cui eravamo abituati a considerarlo si rivelano inadeguate rispetto alle nuove spinte giurisprudenziali che promanano dagli ordinamenti, dalle organizzazioni e dai sistemi sovranazionali. Infine. Quando è oggetto di (rare) riflessioni da parte della dottrina del processo penale, l'opinione dissenziente è situazione spesso incompresa dall'interprete. In questi indirizzi di metodo si svela il nostro impegno ad individuare ed a rappresentare i motivi della opportunità di rivisitare - sia pure limitatamente alle giurisdizioni superiori - la preclusione della pubblicizzazione dell'opinione dissenziente che i fondano la propria ratio nel contesto multilivello del rafforzamento della tutela delle posizioni giuridiche coinvolte nella e dalla fase deliberativa del processo. Perciò si abbandona l'anacronistico retaggio del pensiero giuspositivista che ancorava la difesa della certezza del diritto all'apparente unanimismo della sentenza tutelato dalla segretezza della camera di consiglio e che riteneva che quella certezza non ammettesse la divulgazione dei contrasti interni, pena la messa in discussione dell'autorità della sentenza, dunque, della legge, per preferirvi un approccio innovativo che tiene conto, quando si ragiona sulle categorie dogmatiche, in generale, e sull'opinione dissenziente, in particolare, del processo di positivizzazione dei diritti fondamentali oltre i confini nazionali e del passaggio dal principio della certezza del diritto - inteso in senso procedurale - a quella della certezza dei diritti. In più, un approccio consapevole che la giurisdizione, nel sistema multilivello, si espande quanto più si estende l'area delle possibili violazioni del diritto protetto, proponendo dialettiche più complesse e meno condivisibili sintesi.